31 gennaio 2011

Nuovo Codice doganale: cosa cambia dal 1° maggio 2016

Al via le nuove regole in dogana: dal 1° maggio, infatti, si applicherà il “pacchetto” nuovo Codice doganale dell’Unione europea. Il passaggio al nuovo, comunque, non sarà netto: al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale unionale è previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche (reassessment).

Ad affermarlo è l’Agenzia delle dogane che, in prossimità dell’entrata in vigore delle nuove regole, ha fornito i necessari chiarimenti con una nota (prot. 45898 RU) e una circolare (n. 8/D) entrambe datate 19 aprile, cui ha fatto seguito, in pari data, un comunicato.

Prima di entrare nel merito delle novità, è utile fare un riepilogo delle norme che saranno in vigore e di quelle che verranno abrogate.

La disciplina di riferimento

Il regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 ha istituito il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), in vigore dal 30 ottobre 2013. L’art. 288 del regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone l’attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1° maggio 2016: da quest’ultima data, pertanto, saranno formalmente abrogati:

- il regolamento CEE n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari;

- il regolamento CEE n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (CDC);

- il regolamento CEE n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato;

- il regolamento CEE n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.2913/92 (DAC).

Quest’ultimo regolamento, a dire il vero, è abrogato dal regolamento di esecuzione UE n. 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016.

L’art. 2 del CDU ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni; tali atti delegati sono:

- il regolamento delegato UE n. 2446 del 28 luglio 2015 (RD), che integra il CDU in relazione alle modalità che ne specificano alcune disposizioni;

- il regolamento di esecuzione UE n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU;

- il regolamento delegato transitorio UE n. 341 del 17 dicembre 2015 (RDT), che integra il CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il RD.

Infine, va detto che il contesto giuridico di riferimento è integrato dalla decisione di esecuzione della Commissione UE dell’11 aprile 2016, n. 578 (DEC), che stabilisce il programma di lavoro a norma dell’art. 280, par. 1, del CDU, relativo allo sviluppo ed all’utilizzazione dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e con la Commissione e per l’archiviazione di tali informazioni.

Anche senza entrare troppo nel merito degli aspetti tecnico/procedurali delle principali novità che interesseranno le operazioni in dogana, appare chiaro che il filo conduttore che unisce tutte le nuove disposizioni è quello di semplificare tutto il sistema doganale attraverso una più intensa digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana con l’obiettivo sia di ridurre i tempi di sdoganamento sia di fornire anche all’utenza esterna la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e dello svolgimento dei controlli connessi, onde individuare e rimuovere i “colli di bottiglia”.

Le principali novità

Autorizzazioni alle procedure di domiciliazione

Nella nota n. 45898 del 19 aprile 2016, si legge che le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide sino al loro riesame - da concludersi entro il 30 aprile 2019 - ma possono essere utilizzate secondo le nuove regole.

Pertanto sono state apportate le opportune modifiche al sistema informatico affinchè i luoghi autorizzati censiti nella banca dati delle autorizzazioni alle domiciliate e alle semplificate per il transito (speditore/destinatario autorizzato) possano svolgere la funzione di “luoghi approvati” e possano essere così utilizzati nell’ambito della dichiarazione “normale in dogana” (art. 162 CDU) con presentazione delle merci presso un luogo approvato (art. 139 CDU), c.d. dichiarazione “Ordinaria c/o luogo”.

Gli operatori possono così usufruire delle medesime modalità di dialogo telematico e dei medesimi benefici previsti dalla procedura di domiciliazione, nonchè di ulteriori semplificazioni nel seguito descritte, apportando ai propri sistemi informatici minime modifiche.

Presentazione dei documenti di accompagnamento

Tra le più importanti novità viene segnalata quella relativa ai documenti che accompagnano la dichiarazione: dal 1° maggio, saranno forniti alla dogana, non più sistematicamente, ma solo se la normativa dell’Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali.

Si tratta di una vera e propria “rivoluzione” che ha, come effetto, quello di permettere semplificazioni nazionali anche per la dichiarazione “normale in dogana” (art. 162 del CDU) con presentazione delle merci all’ufficio doganale designato (art. 139 CDU), c.d. dichiarazione “Ordinaria c/o dogana”, basate sull’utilizzo del fascicolo elettronico (FE).

A tale proposito, le Dogane ricordano che gli operatori hanno facoltà di utilizzare le nuove funzionalità collegate al FE sia per la dichiarazione “Ordinaria c/o dogana” sia per la dichiarazione “Ordinaria c/o luogo”, onde beneficiare delle semplificazioni connesse.

Inoltre, tramite il ricorso al FE, che consente di effettuare l’upload dei documenti di accompagnamento della dichiarazione, si ottiene la tracciabilità dell’intero ciclo di vita della dichiarazione doganale e dell’iter di esecuzione dei controlli.

Rappresentanza

Nel sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise, il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, operativo dal 10 novembre 2003) è stata costituita la “Banca dati dei Rappresentanti”, contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in dogana.

Tale banca dati è stata precaricata con le informazioni in possesso dell’Agenzia, inserendo, in qualità di rappresentanti diretti, ai sensi dell’art. 18 del CDU e delle disposizioni nazionali:

- i doganalisti iscritti all’albo;

- i Centri di Assistenza Doganale - CAD, iscritti all’albo;

- i soggetti ai quali è stato concesso lo status di AEOC/F - Operatori Economici Autorizzati con status Customs o Full).

In merito all’ultima categoria, si segnala che, con le nuove regole, lo status di Operatore Economico Autorizzato non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety&security”). In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni viene rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS.

Nella banca dati, in un secondo momento, saranno inseriti in tale banca dati i soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato Membro che richiedano di agire in qualità di rappresenti previo accertamento dei requisiti previsti dall’art. 39 CDU, lettere da a) a d) e rilascio dell’apposita abilitazione da parte del competente Ufficio centrale.

Si segnala che le nuove funzionalità per la gestione della banca dati in parola e le istruzioni per l’utilizzo sono contenute nell’Allegato 2, alla nota in commento.

Termine di scadenza delle partite di temporanea custodia

Con l’art. 149 CDU, viene previsto che, dal 1° maggio, le partite di temporanea custodia generate dal sistema hanno termine di scadenza a 90 giorni. Inoltre, viene previsto che il termine di scadenza delle partite generate in data antecedente al 1° maggio e ancora valide, è ricalcolato a 90 giorni a partire dalla data di introduzione in temporanea custodia.

Semplificazione alle procedure

Passando all’analisi delle procedure prettamente più tecniche - per gli aspetti più specifici si rimanda comunque ai documenti pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e, in particolare, alla nota n. 45898 del 19 aprile 2016), si segnalano le seguenti semplificazioni:

1) “Ordinaria c/o luogo” e semplificate transito (speditore autorizzato)

1) è possibile trasmettere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 le dichiarazioni con firma digitale di:

- import (msg IM);

- export e di export abbinata a transito (msg ET);

- transito (msg ET);

2) si ha la ricezione immediata di svincolata/non svincolabile;

3) è disponibile immediatamente sul portale il canale di controllo determinato dal Circuito Doganale di Controllo (CDC);

4) in caso di utilizzo di FE il colloquio tra dogana e dichiarante per l’esecuzione dei controlli avviene via portale.

2) “Ordinaria c/o dogana” subordinate all’utilizzo del FE:

1) la dichiarazione viene convalidata automaticamente, senza necessità di recarsi in dogana

2) l’esito del CDC è disponibile immediatamente sul portale

3) movimenti di esportazione e i movimenti di transito che utilizzano una garanzia globale nazionale sono rilasciati automaticamente

4) il “visto uscire” per le esportazioni di merci che lasciano il territorio unionale sulla base di un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese terzo, viene apposto immediatamente a condizione che l’Ufficio competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico coincida con l’ufficio di esportazione diverso da porto/aeroporto

- le dichiarazioni possono essere inviate 24 ore su 24

Presentazione della dichiarazione telematica

L’invio della dichiarazione telematica è consentito solo per merci presentate in dogana o c/o luogo approvato (e quindi disponibili per eventuali controlli) e nei casi in cui si assumono come presentate (c.d. sdoganamento in mare).

Chi invia la dichiarazione deve garantire il rispetto della condizione di “merci presentate”.

É previsto che qualora l’ufficio accerti la violazione di tale condizione, procede senza indugio a contestarla al trasgressore applicando le misure previste quali, ad esempio, la sospensione/revoca delle autorizzazioni concesse, essendo venute a mancare i presupposti per un rapporto fiduciario con l’amministrazione.

La dichiarazione telematica può essere presentata dall’importatore/esportatore/speditore o da un suo rappresentante (indiretto/diretto) preventivamente autorizzati al Servizio telematico doganale.

L’Agenzia delle Dogane ricorda che la dichiarazione telematica è firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero la persona fisica delegata dall’importatore/esportatore/speditore o dal suo rappresentante all’atto dell’adesione al Servizio telematico doganale.

Vidimazione dei documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale

Nella nota del 19 aprile 2016, si rammenta che certificati, licenze, nulla osta e ogni altro documento che richiedono la vidimazione e/o lo scarico devono essere presentati all’ufficio doganale competente entro i termini previsti dalle relative norme di riferimento.

Sanzioni

Nel nuovo Codice doganale sono dettate unicamente disposizioni di principio per l’applicazione delle sanzioni amministrative, previste nella forma dell’onere pecuniario o della revoca/sospensione/modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato, che richiamano i canoni stabiliti dalla giurisprudenza unionale in materia di effettività, proporzionalità e dissuasività della misura.

Pertanto, l’Agenzia delle Dogane ricorda che resta applicabile l’impianto sanzionatorio amministrativo nazionale previsto dal D.P.R n. 43/1973, dal D.Lgs. n. 472/1997, dal D.Lgs. n. 8/2016 e dalle altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni per violazioni il cui accertamento/irrogazione compete alle dogane.

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